ll via libera della Camera dei deputati al Ddl sulla responsabilità professionale dei professionisti sanitari, relatore Federico Gelli (responsabile Sanità del Pd), è arrivato con 307 voti favorevoli, inclusi quelli di Lega e Forza Italia, 84 no e 12 astenuti. L’ok in prima lettura al provvedimento si è concretizzato con una mini-maratona dell’Aula sui 15 articoli del provvedimento, che in ogni caso su esplicita condizione posta dalla commissione Bilancio andrà approvato a risorse invariate.

«Sono molto soddisfatto del testo approvato e orgoglioso del risultato raggiunto che corona sette mesi di lavoro fondamentali per dare una risposta ad un tema molto complesso che da anni attendeva un’adeguata normativa. Il provvedimento, finalmente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, ci permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti. Non si tratta assolutamente di un provvedimento sbilanciato a favore dei professionisti ma tende a ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente. Questa legge – continua Gelli – risponderà a due problematiche come la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Ora il testo passerà al Senato ma siamo assolutamente ottimisti che non sarà stravolto l’impianto delle norme approvate per poi diventare finalmente legge».
Positivo nel complesso ma molto critico sul meccanismo linee guida il giudizio diPierpaolo Vargiu, precedente relatore del provvedimento: «È stata approvata una buona legge – ha commentato – che fa gli interessi dei pazienti e della buona sanità riportando la responsabilità medica nel campo extracontrattuale, potenziando audit e risk management e puntando a disinnescare gli sprechi della medicina difensiva. Ora in fretta al Senato, magari migliorando il sistema delle linee guida che -così come è -rischia di essere una bomba ad orologeria».

Per la ministra della Salute Beatrice Lorenzin che ha fortemente contribuito – anche con l’istituzione della commissione Alpa – ad accelerare su un provvedimento in stand-by da una decina d’anni, si tratta di «un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità». Queste le principali nobvità dle provvedimento, sintetizzato ulteriormente da Lorenzin: «Cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell’onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene, inoltre, introdotta l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione; il tentativo obbligatorio di conciliazione pone un freno al proliferare dei contenziosi giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l’sazione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità».

Ad elencare le principali novità del testo è lo stesso relatore Gelli, che ne sottolinea la valenza nell’ottica di «ripristinare l’equilibrio perduto tra medico e paziente». Innanzitutto, il Ddl interviene a modificare l’articolo 1 comma 539 della legge di Stabilità 2016, che come noto, ha incamerato le norme sull’audit. «I verbali e gli atti consegnati all’autorità di gestione del rischio clinico – recita la nuova norma mettendo al sicuro la segretezza delle eventuali segnalazioni sugli eventi sentinella – non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari».
In secondo luogo, si assegna maggiore forza e cogenza alle linee guida, l’aderenza alle quali per il medico significa la possibilità di essere scagionato in caso di dolo o di colpa grave. Per le linee guida stilate da società scientifiche accreditate presso il ministero della Salute, dopo le modifiche apportate in aula, viene ora richiesta la “bollinatura” dell’Istituto superiore di Sanità, che le inserirà nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg) e le pubblicherà.
Resta la distinzione, sotto il profilo civile, tra responsabilità contrattuale della struttura – anche sociosanitaria – ed extracontrattuale del professionista, incluso il medico di medicina generale. «Finalmente una soluzione legislativa, da tempo e da più parti invocata, che affronta le conflittualità sulla responsabilità professionale del personale sanitario», ha commentato a questo proposito il segretario generale Fimmg Giacomo Milillo. «Il testo licenziato oggi dalla Camera, migliorando diversi punti relativi in particolare all’attività di gestione del rischio clinico, alla natura extracontrattuale della responsabilità anche per il medico di famiglia e a una maggiore chiarezza dell’azione di rivalsa, rappresenta un risultato indiscutibilmente positivo per la tutela di professionisti e cittadini. Confidiamo in un esame altrettanto attento del Senato e magari ulteriormente migliorativo» conclude Milillo.

Sull’azione di rivalsa, sul cui testo originario erano state sollevate molte perplessità, si è giunti a un nuovo punto d’equilibrio: va esercitata davanti al giudice ordinario ed è esclusa dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Confermato l’obbligo di assicurazione per tutti – aziende Ssn, strutture ed enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Ssn che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi e per gli operatori sanitari – con l’emendamento Calabrò-Binetti si estende la copertura anche per i professionisti che vanno in quiescenza, di cui le polizze dovranno tenere conto nella formulazione delle polizze. «In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa – si legge ora all’articolo 10 – deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni sucecssivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L’ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta». In ogni caso, a tutela del paziente, «la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo».

 

Fonte: Il Sole 24 Ore, 28 Gennaio 2016